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Lo Statuto

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IL NUOVO STATUTO E’ STATO APPROVATO IL GIORNO 5 LUGLIO 2019 DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA CONFRATERNITA.

 

IN ATTESA DI APPROVAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA E DELLA DIOCESI DI FIRENZE


 

 

CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO ODV –  STATUTO 2019

 

 

 

CAPITOLO 1 – ORIGINE, SCOPO E DENOMINAZIONE DELLA CONFRATERNITA

 

 

Articolo 1 – Denominazione

 

La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo è costituita in Borgo San Lorenzo dal 19 marzo 1847. L’Associazione, Ente del Terzo Settore denominata “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO ODV” ha sede in Borgo San Lorenzo, Diocesi di Firenze. Il numero dei Confratelli fu fissato dalla sua istituzione in 36. Vi sono tuttavia associate un numero indeterminato di persone, ripartite in gradi.

 

Articolo 2 – Principi ispiratori

 

La Misericordia di Borgo San Lorenzo è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della tradizione della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e nello spirito del Concilio Vaticano II. Venera come suo protettore particolare “San Sebastiano Martire”.

 

Articolo 3 – Elementi giuridici

 

La Misericordia di Borgo San Lorenzo è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche. La Misericordia è secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 “Norme comuni” e canoni 321-326 “Associazioni private di fedeli” del Codice di Diritto Canonico.

 

Articolo 4 – Finalità

 

Scopo della Confraternita è l’esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo. In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività di cui all’art. 5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

b) interventi e prestazioni sanitarie tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;

f) organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

g) organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti;

i) erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Inoltre:

k) promozione dell’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”;

l) promozione delle opere di Religione ed in particolare la cura e il mantenimento della coscienza cristiana degli iscritti, mediante opportune iniziative; devozione al Santo Patrono e celebrazione solenne della Festa; suffragio per le anime degli iscritti defunti con preci e uffici funebri; celebrazione solenne della Commemorazione dei defunti del 2 di novembre; partecipazione alla processione del Corpus Domini e, secondo le tradizioni o le circostanze, alle sacre funzioni in occasione delle Solennità.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle d’interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare. La loro individuazione sarà operata da parte dell’Organo competente. Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale di tali attività diverse nel Bilancio Sociale o in una annotazione in calce al Bilancio Consuntivo o nella nota integrativa al Bilancio.

L’Associazione può esercitare, secondo criteri e limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare, anche attività di raccolta fondi attraverso donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Articolo 5 – Patrimonio

 

Il patrimonio della Confraternita, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dal complesso dei rapporti patrimoniali, attivi e passivi, di cui sia divenuta titolare in ragione dei propri fini istituzionali, in particolare la proprietà dei seguenti beni immobili:

a) il fabbricato ove ha sede l’istituzione, ed annessi locali per l’esercizio delle attività caritative;

b) l’Oratorio, contiguo alla Sede, per le funzioni religiose;

c) il cimitero, per il seppellimento dei Confratelli e delle Consorelle.

La Confraternita ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Articolo 6 – Attività di formazione

 

La Confraternita svolge iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché le attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative; provvede inoltre all’attivazione della coscienza civica e cristiana mediante opportuni corsi di formazione spirituale; promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario con corsi di istruzione teorico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo.

 

Articolo 7 – Sezioni

 

La Confraternita svolge la propria attività principalmente nel territorio del Comune di Borgo San Lorenzo. Il Magistrato, per favorire l’espletamento delle attività istituzionali, ha facoltà di istituire Sezioni distaccate. Esse operano come unità locali della Confraternita e sono disciplinate dalle norme del presente statuto e da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio della Sezione e approvato dal Magistrato previo parere vincolante del Collegio dei Conservatori. I beni necessari all’espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali sono e restano di proprietà della Confraternita che provvederà ad assegnarli ad ogni Sezione, unitamente ai mezzi economici, in ragione del reale fabbisogno. Le Sezioni dovranno svolgere la loro attività ed improntare ogni loro manifestazione esclusivamente in conformità agli scopi statutari della Confraternita madre. Gli iscritti operanti presso le Sezioni devono trovarsi nelle condizioni richieste per essere ammessi alla fratellanza della Confraternita madre. I rapporti con la già esistente Sezione di Luco – Grezzano vengono disciplinati da apposito regolamento.

 

Articolo 8 – Stemma

 

Lo stemma della Confraternita, diviso orizzontalmente in due, reca nella parte superiore una Croce latina rossa in campo azzurro, fra le iniziali gotiche “F.M.” in oro, nella parte inferiore i simboli del Martire San Lorenzo. Il gonfalone è azzurro, con nastro dei colori nazionali. E’ comune anche alle Sezioni, per le quali è consentita soltanto l’aggiunta della località di provenienza.

 

Articolo 9 – Veste

 

La veste dei Confratelli e delle Consorelle è di tela nera con buffa e Rosario con medaglia alla cintola; viene indossata, per tradizione, nelle cerimonie religiose e nelle funzioni di rappresentanza, mentre per il servizio di soccorso ed assistenza è adottata una diversa divisa stabilita dal Magistrato in ottemperanza dei regolamenti vigenti e delle indicazioni della Confederazione delle Misericordie d’Italia.

 

Articolo 10 – Adesione ad altre organizzazioni

 

La Confraternita, per restare fedele ai suoi fondamentali principi, non potrà partecipare a manifestazioni di qualunque genere che non abbiano carattere religioso, sociale o assistenziale. In particolare la Confraternita non può aggregarsi che ad istituzioni ad essa congeneri nello spirito religioso e nei fini e senza pregiudizio della propria autonomia. La Confraternita aderisce agli organi Confederali.

 

Articolo 11 – Entrate

 

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

a) quote e contributi degli iscritti;

b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;

c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi comunitari e di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Come attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del codice del terzo settore;

l) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

 

Articolo 12 – Il volontario

 

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite. E’ fatto espresso divieto per i Confratelli l’accettare qualsiasi forma di compenso. La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Il Confratello di Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie “Iddio te ne renda merito”.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ai Soci, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare l’organizzazione delle attività dei volontari.

 

Articolo 13 – Gruppi operativi

 

La Confraternita può costituire gruppi operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

 

 

 

CAPITOLO 2  –  REQUISITI DI APPARTENENZA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

 

 

Articolo 14 – Requisiti di appartenenza e diritti degli associati.

 

Per essere iscritti alla Confraternita, in qualunque categoria, sono necessari i seguenti requisiti:

a) appartenere alla Chiesa Cattolica, professarne pubblicamente i doveri, conseguentemente non essere iscritti ad associazioni di qualsiasi genere in contrasto coi principi religiosi;

b) essere di incensurata condotta e specchiata moralità;

c) aver compiuto il 18° anno di età e, per la categoria aspiranti, il 14° e non aver superato il 18°.

Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

b) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

c) esaminare i libri sociali;

d) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

e) frequentare i locali dell’associazione;

f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

g) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

h) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

i) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

 

Articolo 15 – Iscrizione

 

Per essere iscritti alla Confraternita occorre presentare domanda al Magistrato, che, nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione o, con motivazione espressa, il diniego. Avverso il diniego l’interessato può chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, il pronunciamento del Collegio dei Conservatori. Sul pronunciamento del Collegio dei Conservatori il Magistrato delibera definitivamente in occasione della sua successiva convocazione.

 

Articolo 16 – Perdita della qualità di iscritto

 

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

a) per dimissioni;

b) ove venga in qualunque momento a mancare uno dei requisiti di cui al precedente art. 14;

c) qualora l’iscritto, nonostante venga fraternamente e ripetutamente richiamato, persista nella grave violazione dei doveri di associato;

d) qualora l’iscritto permanga in stato di morosità delle quote annuali da oltre due anni e dopo che sia rimasto vano un invito raccomandato a saldare le quote arretrate.

 

Articolo 17 – Perdita di diritti

 

La perdita della qualità di Iscritto implica la perdita di ogni diritto verso la Confraternita. L’iscritto potrà presentare nuova domanda ai sensi dell’art. 15.

 

Articolo 18 – Suddivisione degli iscritti

 

Gli iscritti alla Confraternita, senza distinzione di sesso, si suddividono nei seguenti gradi e ruoli:

a) Conservatori;

b) Conservatori Emeriti;

c) Capi di Guardia Attivi;

d) Capi di Guardia in soprannumero;

e) Capi di Guardia Onorari;

f) Giornanti Attivi;

g) Giornanti in soprannumero;

h) Aggregati Attivi;

i) Aggregati Semplici;

l) Aspiranti

 

Articolo 19 – Capi di Guardia Attivi

 

I Capi di Guardia Attivi sono 72. La loro nomina spetta al Magistrato, che è tenuto a sceglierli, nella classe dei Giornanti, fra coloro che hanno compiuto il 25° anno di età, con almeno cinque anni di servizio attivo da Giornante.

 

Articolo 20 – Capi di Guardia Onorari

 

I Capi di Guardia Onorari vengono nominati fra i Confratelli, Consorelle o altre persone, che il Magistrato, su proposta del Provveditore, ritenga meritevoli di tale distinzione.

 

Articolo 21 – Giornanti Attivi

 

I Giornanti Attivi sono 108. La loro nomina spetta al Magistrato, che, su proposta del Provveditore, potrà sceglierli fra gli Aggregati attivi che abbiano dato prova di diligenza e di benemerenza. Per essere Giornanti i Confratelli dovranno aver compiuto il 21° anno di età, con almeno due anni di servizio come Aggregati.

 

Articolo 22 – Confratelli Attivi e Consorelle Attive

 

I Confratelli Attivi e le Consorelle Attive sono gli iscritti che accettano l’obbligo del servizio effettivo in tutte le opere di carità e di religione.

 

Articolo 23 – Servizi

 

I Confratelli attivi e le Consorelle attive svolgono i seguenti servizi:

a) partecipano alla celebrazione delle esequie e ai suffragi;

b) effettuano il trasporto di malati e di feriti coi mezzi a disposizione della Confraternita;

c) effettuano prontamente ogni altra opera di carità, anche in circostanze eccezionali;

d) osservano il turno di servizio o ne giustificano l’eventuale assenza.

 

Articolo 24 – Soprannumero

 

Al ruolo di soprannumero appartengono i Capi di Guardia e i Giornanti che, raggiunto il grado, non si trovino più in condizione di poter prender parte attivamente alla vita della Confraternita. Fermo restando i diritti acquisiti, passano a detto ruolo per consentire alle giovani leve di esplicare la propria attività a beneficio della Confraternita. Il passaggio è deliberato dal Magistrato su proposta del Provveditore, quando un Confratello o una Consorella non abbia partecipato nel corso di un biennio ad almeno dodici servizi di carità. Il loro numero è indeterminato. Possono concorrere, riprendendo il servizio e a giudizio motivato del Magistrato, al posto nel ruolo attivo. Il trasferimento in soprannumero è notificato all’interessato dal Provveditore con la decisione motivata del Magistrato.

 

Articolo 25 – Aggregati semplici

 

La categoria degli Aggregati Semplici comprende gli Iscritti che non hanno l’obbligo del servizio attivo, pur partecipando alle attività fondamentali della Confraternita.

 

Articolo 26 – Aspiranti

 

Possono ammettersi nella categoria Aspiranti i postulanti dai 14 ai 18 anni. La domanda per l’ammissione, sottoscritta dal richiedente interessato, deve essere controfirmata dal padre e dalla madre o da chi ne fa le veci.  Al compimento del 18° anno l’aspirante passa nella categoria degli attivi, su deliberazione del Magistrato. Gli Aspiranti dovranno distinguersi nella zelante partecipazione a tutte le opere di Religione della Confraternita e saranno introdotti alle opere di carità consentite alla loro età.

 

Articolo 27 – Ammissione di iscritti appartenenti ad altre Confraternite

 

La Confraternita, nello spirito di fraternità nei confronti delle altre Confraternite di Misericordia, consente l’ammissione tra i propri iscritti di un Confratello o Consorella appartenente ad altra Confraternita di Misericordia qualora ne sia presentata dall’interessato domanda. Se questi chiede l’iscrizione ai sensi dell’art. 25 è indispensabile la residenza nel comune ove ha sede la Confraternita, mentre tale condizione non è necessaria per chi chiede l’iscrizione ai sensi dell’art. 22. L’ammissione è fatta d’intesa con la Confraternita da cui il postulante proviene e con delibera favorevole del Magistrato.

 

Articolo 28 – Richiesta di accesso ai libri sociali

 

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico indirizzata al Provveditore, purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e di impegnarsi a non divulgarla.

 

Articolo 29 – Attività di volontariato di non iscritti

 

La Confraternita, nello spirito di non discriminazione e di integrazione, può consentire lo svolgimento delle attività di volontariato a non iscritti con le modalità previste da apposito regolamento approvato dal Magistrato.

 

 

 

 

CAPITOLO 3 – SUFFRAGI

 

 

Articolo 30

 

Gli iscritti alla Confraternita, in caso di morte, hanno diritto ad onoranze funebri e suffragi.

 

Articolo 31

 

Per i cittadini, Confratelli o non Confratelli, resisi particolarmente benemeriti, il Magistrato adotterà, di volta in volta, separate deliberazioni per degnamente onorarli.

 

Articolo 32

 

Tutti i defunti, facenti parte in vita della Confraternita, avranno il privilegio di essere associati nell’oratorio della Confraternita, purché la famiglia del defunto lo richieda e si uniformi alle disposizioni ecclesiastiche.

 

Articolo 33

 

La sepoltura nel cimitero di persona defunta non socia potrà essere richiesta dai familiari. All’atto della proposta sarà immediatamente accertata la ricorrenza in vita dei requisiti per l’ammissione alla Confraternita.

 

 

 

 

CAPITOLO 4 – DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

 

 

Articolo 34 – Doveri degli iscritti

 

Tutti gli iscritti devono uniformarsi ai seguenti doveri:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi deliberanti della Confraternita;

b) tenere sempre una condotta civile e morale irreprensibile;

c) svolgere i servizi con diligenza e con spirito di carità;

d) assolvere al pagamento delle quote annuali.

 

Articolo 35 – Divieti

 

Agli iscritti è severamente vietato, nell’esercizio delle opere di cui all’art. 23, accettare qualsiasi corrispettivo, salvo l’eventuale rimborso spese ai sensi della normativa vigente del terzo settore.

 

Articolo 36 – Sanzioni

 

Gli iscritti potranno essere passibili delle seguenti sanzioni, previa contestazione scritta dell’addebito con invito a presentare entro 15 giorni eventuali giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione.

 

Articolo 37 – Competenze per i provvedimenti sanzionatori

 

La competenza per i provvedimenti di cui al punto 1 e 2 dell’art. 36 è del Magistrato; quella di cui ai punti 3 e 4 è dell’Assemblea su proposta motivata del Magistrato previa contestazione scritta dell’addebito. Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2, l’interessato potrà ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Conservatori, che deciderà in merito. Contro tutti i provvedimenti disciplinari l’interessato potrà ricorrere altresì ai sensi e con le modalità previste dal Codice Civile.

 

 

 

 

CAPITOLO 5 – GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

 

 

Articolo 38 – Organi della Confraternita

 

Sono organi della Confraternita:

a) l’Assemblea;

b) il Magistrato;

c) il Provveditore;

d) il Collegio dei Conservatori;

e) l’Organo di controllo.

 

 

L’ASSEMBLEA

 

Articolo 39

 

L’Assemblea è sovrana ed è composta dagli iscritti alla Confraternita a qualunque grado o ruolo essi appartengano con la sola esclusione dei minori di diciotto anni ed è diretta dal Presidente del Magistrato o, in sua assenza, dal Provveditore, dal Vice Provveditore o dal Capo di Guardia, componente del Magistrato, più anziano, assistito dal Cancelliere.

 

Articolo 40

 

L’Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Essa è convocata dal Magistrato, che compila l’ordine del giorno. La convocazione è portata a conoscenza degli iscritti a cura del Provveditore, con avviso affisso alla porta della Sede e con appositi avvisi pubblici dislocati nel territorio del Comune. La comunicazione potrà essere effettuata anche mediante qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e potrà essere recapitata con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. La convocazione sia ordinaria che straordinaria dovrà precedere almeno di cinque giorni l’assemblea. Nell’assemblea non si possono trattare affari che non siano stati posti precedentemente all’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il Magistrato lo giudichi necessario o su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti. Delle deliberazioni dell’Assemblea e dei bilanci verrà data opportuna notizia attraverso la pubblicazione presso la sede dell’Associazione e delle sezioni.

 

Articolo 41

 

L’Assemblea degli iscritti:

a) esamina ed approva il bilancio consuntivo annuale, corredato della relazione morale, il bilancio preventivo, presentati dal Magistrato e predisposti in conformità delle norme vigenti, e la relazione dell’Organo di Controllo;

b) elegge il Magistrato;

c) approva eventuali proposte di modifica allo Statuto;

d) nomina, su proposta del Magistrato, i Conservatori;

e) nomina due membri della commissione elettorale;

f) delibera sopra qualunque altra materia che venga sottoposta al suo esame, sia da parte del Magistrato, sia da parte del Collegio dei Conservatori;

g) nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, ai sensi della normativa vigente;

h) approva il regolamento dei lavori assembleari;

i) assume i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera sulle modificazioni dello Statuto;

l) delibera l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

 

Articolo 42

 

Le adunanze dell’Assemblea verranno tenute di norma nella Sede della Confraternita e saranno valide in prima convocazione quando vi siano presenti almeno la metà dei Confratelli e, in seconda convocazione, con qualunque numero.  Ogni deliberazione sarà valida sempre che si verifichi la maggioranza assoluta dei voti. Nei casi di modifica dei Capitoli, la deliberazione relativa è valida allorché la votazione abbia raggiunto i 2/3 dei voti e il numero dei votanti sia almeno 50. Nel caso di deliberazione di scioglimento dell’associazione si applicano le norme previste dall’art. 21 del Codice Civile. Ogni iscritto ha diritto ad un voto; non è ammesso voto per delega né per corrispondenza. Le votazioni riguardanti persone saranno a scrutinio segreto.

 

Articolo 43 – Rinnovo del Magistrato

 

Per il rinnovo del Magistrato viene costituita una commissione elettorale avente il compito di presentare la lista dei candidati. Detta commissione è composta da un Conservatore, che la presiede, da due membri nominati dal Magistrato e da due membri scelti dall’Assemblea. Ogni Confratello e Consorella facente parte dell’Assemblea, potrà presentare alla commissione elettorale la propria proposta di candidatura. La Commissione elettorale valuterà la sussistenza dei requisiti necessari per essere eletti in relazione a quanto previsto dall’art. 14 e dal regolamento delle elezioni vigente. La lista elettorale dovrà essere formata da un numero di candidati pari al numero degli eleggibili maggiorato almeno di due unità, rispettando la proporzione di cui all’art. 47. Redatta la lista dei candidati e pubblicata la scheda elettorale, la commissione esaurisce il proprio mandato. Il seggio elettorale sarà costituito dal Collegio dei Conservatori. La votazione avverrà a scrutinio segreto. Gli elettori potranno esprimere un voto di preferenza pari alla metà degli eleggibili secondo la proporzione di cui all’art. 46.

 

Articolo 44 – Proclamazione degli eletti

 

Dichiarate chiuse le votazioni, il Collegio dei Conservatori procederà alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti per ciascun ruolo di cui all’art. 46. A parità di voti, nei ruoli di cui alle lettere a) e b) viene eletto il più anziano di nomina nel ruolo; nei ruoli di cui alla lettera c) viene eletto il più anziano di iscrizione. Nei casi di non accettazione, al rinunziante subentra il primo dei non eletti per ciascun ruolo. Gli eletti prenderanno possesso del loro Ufficio su formale invito del Presidente del Collegio dei Conservatori.

 

IL MAGISTRATO

 

Articolo 45 – Il Magistrato

 

Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, viene eletto dall’Assemblea. Compete al Magistrato l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Confraternita.

 

Articolo 46 – Composizione del Magistrato

 

Il Magistrato si compone di 12 membri di cui:

a) 6 appartenenti al grado dei Capi di Guardia Attivi;

b) 4 appartenenti al grado dei Giornanti Attivi;

c) 2 appartenenti al ruolo degli Aggregati e/o del soprannumero e/o dei Capi di Guardia Onorari.

 

Articolo 47 – Nomine all’interno del Magistrato

 

Il Magistrato nomina al suo interno:

a) il Provveditore con le modalità di cui all’Art.58;

b) il Presidente;

c) il Cancelliere;

d) il Vice-Provveditore su formale proposta del Provveditore.

Il Magistrato approva, su proposta del Provveditore, la ripartizione degli incarichi al suo interno finalizzati alla migliore gestione collegiale della Confraternita.

 

Articolo 48 – Durata in carica

 

Il Magistrato dura in carica tre anni. Ognuno dei suoi componenti può essere rieletto.

 

Articolo 49 – Subentri

 

Se durante il triennio viene a mancare qualcuno dei componenti il Magistrato, subentra chi riportò maggior numero di voti nelle ultime elezioni nella medesima categoria. In caso di parità subentrerà il più anziano di nomina nel ruolo ovvero nel caso di cui all’art. 47, lettera c), il più anziano di iscrizione. Nel caso di ulteriore parità subentrerà il più anziano di età.

 

Articolo 50 – Decadenza

 

Decade dall’ufficio chi perde una delle qualità inerenti all’appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 14 o non interviene a tre adunanze consecutive, senza aver addotto i motivi del legittimo impedimento. Le valutazioni della perdita dei requisiti e dei relativi provvedimenti sono attribuite all’Assemblea.

 

Articolo 51 – Riunioni del Magistrato

 

Il Magistrato si riunisce di norma nella sede della Confraternita ogni qual volta vi siano affari da trattare e quando il Provveditore ne ordina la convocazione. Questa sarà fatta con invito scritto, anche con modalità telematica, in cui saranno riportati gli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione dovrà avvenire cinque giorni avanti per le adunanze ordinarie e senza limiti di tempo per le urgenti. Entro lo stesso termine i componenti il Magistrato avranno accesso alla documentazione relativa alle delibere all’ordine del giorno presso la sede della Confraternita.

 

Articolo 52 – Validità delle adunanze

 

Le adunanze del Magistrato sono valide quando sono presenti, oltre al Provveditore, o in caso di suo impedimento al Vice Provveditore e almeno sei consiglieri.

 

Articolo 53 – Validità delle deliberazioni

 

Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Nelle deliberazioni relative a persone, si procede a scrutinio segreto. Per modificare o revocare una precedente deliberazione e per infliggere la sospensione ad un Capo di Guardia, le deliberazioni sono valide se adottate con 2/3 dei voti dei presenti.

 

Articolo 54 – Attribuzioni del Magistrato

 

Le attribuzioni del Magistrato, sono le seguenti:

a) deliberare sulle richieste di ammissione alla Confraternita previa verifica dei requisiti di cui all’art. 14, entro 60 giorni dall’effettuazione della richiesta, comunicando per iscritto le motivazioni dell’eventuale diniego;

b) deliberare sull’aggiornamento dei ruoli;

c) invitare gli iscritti morosi al pagamento della quota, concedere dilazioni e disporre sanzioni;

d) applicare, per quanto di competenza, con deliberazione scritta, le sanzioni disciplinari agli iscritti che abbiano commesso mancanze;

e) prendere ogni determinazione in merito al personale dipendente in particolare provvedere alla predisposizione del regolamento per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

f) ordinare e dare in appalto lavori, approvandone la relativa spesa;

g) sovrintendere al buon andamento dei vari servizi;

h) istituire e sorvegliare le commissioni, le amministrazioni, le fondazioni, le opere speciali, che dipendono dalla Misericordia;

i) deliberare in merito alla partecipazione della Confraternita in società ed enti commerciali e non commerciali nei limiti di legge e statutari;

j) stabilire le beneficenze da elargire;

k) redigere, approvare o modificare i regolamenti organizzativi di propria competenza;

l) indire le assemblee generali e compilarne l’ordine del giorno;

m) redigere ed approvare il bilancio economico consuntivo corredato dalla relazione morale da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;

n) redigere ed approvare il bilancio economico preventivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;

o) redigere ed approvare il bilancio sociale;

p) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

q) proporre all’Assemblea i candidati al ruolo di Conservatore;

r) sottoporre le questioni di particolare importanza al Collegio dei Conservatori;

s) studiare e proporre operazioni finanziare di interesse della Istituzione e sorvegliarne l’esecuzione;

t) deliberare sull’accettazione di eredità, legati ed altre liberalità;

u) deliberare su liti e transazioni nell’interesse della Confraternita e nominare i rispettivi patroni in giudizio;

v) prendere tutti quei provvedimenti d’urgenza, che appaiano indispensabili nell’interesse della Confraternita, salvo la ratifica, se necessaria, dell’Assemblea;

z) compiere ogni altra funzione, o esercitare qualunque altro potere, che i presenti Capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

 

Articolo 55 – Potere di rappresentanza

 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

IL PROVVEDITORE

 

Articolo 56

 

Il Provveditore è il rappresentante legale della Confraternita e ne dirige l’amministrazione. Viene eletto dal Magistrato integrato eccezionalmente dal Collegio dei Conservatori.  L’ufficio del Provveditore è gratuito, resta in carica tre anni e può essere riconfermato per ulteriori due mandati consecutivi.

 

Articolo 57

 

Il Provveditore deve presenziare alle riunioni dei Gruppi, Commissioni e Sezioni costituiti dalla Confraternita o delegare all’uopo un altro membro del Magistrato.

 

Articolo 58

 

Sono sue particolari attribuzioni:

a) rappresentare e tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative della Confraternita di fronte agli iscritti, di fronte ai terzi e a qualunque autorità costituita;

b) indire le adunanze del Magistrato;

c) presentare all’Assemblea il resoconto morale del Magistrato, il bilancio economico consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché il bilancio sociale;

d) compiere tutti gli atti cautelativi anche giudiziari, d’urgenza, nell’interesse della Confraternita salvo la ratifica del Magistrato;

e) concedere liberalità straordinarie a fratelli e sorelle indigenti o infermi;

f) sospendere, in via d’urgenza, gli iscritti colpevoli di gravi inadempienze dall’esercizio delle opere, salvo a riferirne al Magistrato;

g) firmare ogni dichiarazione, provvedimento, contratto o atto concernente la Confraternita;

h) tenere in consegna tutte le carte e i documenti riguardanti la Confraternita come pure i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa;

i) attuare tutte le deliberazioni legittimamente valide;

j) costituirsi in giudizio previa approvazione del Magistrato.

 

IL VICE PROVVEDITORE

 

Articolo 59

 

Il Vice Provveditore coadiuva il Provveditore, se presente, lo supplisce, se assente, nelle relative funzioni. L’ufficio del Vice Provveditore è gratuito, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

 

 IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO

 

Articolo 60

 

Il presidente del Magistrato presiede e coordina le riunioni dell’Assemblea e del Magistrato e ne formula con il Provveditore l’ordine del giorno e ne cura l’invio agli aventi diritto ai quali assicura altresì l’accesso alla relativa documentazione. Firma i verbali delle riunioni del Magistrato e dell’Assemblea. L’ufficio del Presidente del Magistrato è gratuito, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

 

IL CANCELLIERE

 

Articolo 61

 

Il Cancelliere redige i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Magistrato. Redige e mantiene in esatto ordine i ruoli di cui all’art. 18.  Al termine di ogni anno il Cancelliere fa rapporto al Magistrato dei servizi effettuati dai Confratelli e dalle Consorelle anche ai fini dell’aggiornamento dei ruoli.  Firma i verbali di tutte le adunanze e li conserva con scrupolo e diligenza. L’ufficio del Cancelliere è gratuito, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

 

INCOMPATIBILITA’

 

Articolo 62

 

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato soggetti tra loro legati da vincoli di parentela o di coniugio, in particolare non possono essere tra loro discendenti o ascendenti, coniugi, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri. In caso di incompatibilità tra gli eletti rimane in carica chi abbia conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il più anziano per iscrizione. Non sono eleggibili i dipendenti a qualsiasi titolo della Confraternita e coloro che hanno un rapporto contrattuale in essere con la Confraternita stessa, nonché i Confratelli e le Consorelle che ricoprono cariche pubbliche a qualunque livello, nonché Confratelli nominati come Conservatori o come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per quanto non espressamente indicato si applica quanto stabilito dall’articolo 2382 del Codice Civile riguardo le cause di incompatibilità e decadenza.

 

IL COLLEGIO DEI CONSERVATORI

 

Articolo 63 – Conservatori – Conservatori Emeriti

 

Il Collegio dei Conservatori è composto dal Pievano pro-tempore della Parrocchia di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo, assistente spirituale e Correttore, che ne è il Presidente, e da altri sei membri eletti dall’Assemblea su proposta del Magistrato, che li sceglie fra i più affezionati all’Istituzione, che si sono resi meritevoli di tale distinzione per servizi prestati, per benemerenze, per comprovato senso di carità, per pubblica stima. I componenti del Collegio dei Conservatori, escluso il Pievano pro-tempore, durano in carica fino al raggiungimento del 75° anno di età salvo dimissioni o perdita dei requisiti di appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 14. La valutazione della perdita dei requisiti ed i relativi provvedimenti sono attribuiti all’Assemblea. Al raggiungimento del 75° anno di età, nel caso di dimissioni per motivi di salute o di legittimo impedimento, ovvero quando un Conservatore non partecipi per due anni consecutivi alle attività del Collegio, questi è posto, con delibera dell’Assemblea, tra i Conservatori Emeriti. I Conservatori Emeriti godranno di tutti i diritti del Conservatore pur non facendo più parte del Collegio.

 

Articolo 64 – Attribuzioni del Collegio dei Conservatori

 

Il Collegio dei Conservatori:

a) vigila sul decoro e buon andamento della Confraternita e sull’ esatta osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b) emette il proprio parere vincolante sui regolamenti nuovi e su tutte le riforme che si volessero introdurre nell’Ordinamento della Confraternita;

c) Interpreta le norme dello Statuto e dei Regolamenti;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato;

e) decide sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del Magistrato e risolve le questioni sottopostegli dal Magistrato stesso;

f) sovrintende all’elezione del Magistrato, come previsto dall’art. 43;

g) assiste alle riunioni del Magistrato;

h) congiuntamente al Magistrato, ai sensi dell’art. 56, elegge il Provveditore;

I) tiene il libro delle proprie adunanze.

 

L’ORGANO DI CONTROLLO

 

Articolo 65

 

L’Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni dalla normativa vigente.

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L’Organo di Controllo dura in carica due anni e può essere rinnovato.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all’articolo 31 del D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

L’organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità con le linee guida ministeriali.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

 

 

 

CAPITOLO 6 – QUOTE, CONTRIBUTI ASSOCIATIVI, DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

 

 

Articolo 66 – Quote e contributi

 

Le quote e i contributi dovuti dagli iscritti sono stabiliti e disciplinati dal Magistrato con apposita deliberazione. I Conservatori sono esonerati dal pagamento delle contribuzioni annuali. Il Magistrato potrà deliberare l’esonero dal pagamento delle contribuzioni annuali da parte di Confratelli o Consorelle che si trovino in stato di accertato particolare disagio economico. La quota del patrimonio o il contributo associativo non è trasferibile per atti tra vivi né a causa di morte e non è rivalutabile.

 

Articolo 67 – Destinazione del patrimonio dell’ente in caso di scioglimento

 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

 

 

 

CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Articolo 68 – Proposte di modifiche dello Statuto

 

Ogni proposta di modifica dello Statuto, approvata secondo quanto stabilito dall’art.  42, dovrà essere discussa ed approvata, prima di essere posta all’ordine del giorno dell’Assemblea, dal Magistrato e dal Collegio dei Conservatori.  Essa si considera approvata quando abbia riportato, in seno all’Assemblea, il voto favorevole di non meno di 2/3 dei presenti e il numero dei votanti sia almeno di 50 e successivamente venga ratificata, per quanto di competenza, dall’Autorità Ecclesiastica nella persona dell’Ordinario Diocesano. Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere inserite nell’ordine del giorno, nonché negli avvisi di convocazione. La relativa documentazione dovrà restare depositata in sede per la presa visione degli aventi diritto nei cinque giorni precedenti l’assemblea del Corpo Generale.

 

Articolo 69 – Regolamenti esecutivi

 

Il Magistrato potrà emanare, a completamento delle norme al presente Statuto, uno o più regolamenti esecutivi.

 

 

 

 

CAPITOLO 8 – SERVIZI RELIGIOSI

 

 

Articolo 70 – Culto Sacro

 

Per tutto ciò che ha attinenza al Culto Sacro il Provveditore prenderà preventivamente accordi col Correttore, come diretto rappresentante dell’Ordinario Diocesano: a lui spetta infatti, oltre a curare lo svolgimento delle celebrazioni liturgiche, prendere iniziative atte a infondere in tutti i Fratelli la carità di Cristo e l’amore alla Chiesa Cattolica.

 

 

 

 

CAPITOLO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

 

Articolo 71 – Disposizioni transitorie

I Confratelli e le Consorelle di qualunque categoria conservano i diritti legittimamente acquisiti in forza delle norme statutarie del tempo. Tutti gli statuti, regolamenti, deliberazioni magistrali, precedenti alla data del presente nuovo Statuto, in contrasto col medesimo, s’intendono abrogati alla data del presente atto.

 

Articolo 72 – Disposizioni finali

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

 

 

approvato dall’Assemblea Straordinaria della Confraternita a Borgo San Lorenzo, venerdì 5 luglio 2019.

 

 

Il Provveditore

Umberto Banchi

 

 

 


 

 

QUESTO STATUTO E’ INVECE QUELLO ANCORA IN USO FINO ALL’APPROVAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA E DELLA CURIA

 

ORIGINI, SCOPO E DENOMINAZIONE DELLA CONFRATERNITA

 

Art. 1 – La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo è costituita in questa terra dal 19 marzo 1847 ed ha sede nel comune di Borgo San Lorenzo.

E’ da sempre associazione di volontariato a carattere religioso i cui appartenenti, fedeli laici della Chiesa Cattolica vengono cristianamente denominati “Confratelli” e “Consorelle”. Ha per scopo la costante affermazione della carità e fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere, contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica.

Il perfezionamento e la vita cristiana degli iscritti sono attuati dalla Confraternita mediante l’esercizio, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia spirituali e corporali e mediante opere di Religione.

Venera come suo protettore particolare “San Sebastiano Martire”.

La Confraternita di Misericordia promuove ed esercita tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e se ne rende partecipe attuando nei propri settori di intervento opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito della crescita civile della società a misura d’uomo.

In particolare la Confraternita tende a promuovere e realizzare:

  1. l’elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di pratica del culto affinché si affermi la “Civiltà dell’amore”;
  2. il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
  3. il trasporto e la sepoltura dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;
  4. l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
  5. la donazione di organi;
  6. l’attività nei diversi settori della Protezione Civile e Ambientale;
  7. iniziative di formazione, informazione, cultura, ricreazione, istruzione, sport;
  8. la protezione dell’infanzia abbandonata;
  9. l’erogazione di sussidi ed elargizioni a persone colpite da indigenza ed infermità anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito;
  10. la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico;
  11. la pubblicazione e divulgazione di bollettini di informazione e promozione delle attività istituzionali;
  12. tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l’assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

Fra le opere di religione provvederà in particolare:

  • alla cura e al mantenimento della coscienza cristiana degli iscritti, mediante opportune iniziative;
  • alla promozione della devozione al Santo Patrono ed a celebrarne solennemente la Festa;
  • a suffragare le anime degli iscritti defunti con preci ed uffici funebri;
  • a celebrare solennemente la Commemorazione dei defunti il 2 di novembre;
  • a partecipare alla processione del Corpus Domini e, secondo le tradizioni o le circostanze, alle sacre funzioni in occasione delle Solennità.

Art. 2 – Per continuità con la secolare tradizione si denomina “Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo” e sotto tale nome è giuridicamente riconosciuta.

Art. 3 –  Il numero dei Confratelli fu fissato dalla sua istituzione in 36. Vi sono tuttavia associate un numero indeterminato di persone, ripartite in gradi.

Art. 4 – Il patrimonio della Confraternita è costituito dal complesso dei rapporti patrimoniali, attivi e passivi, di cui sia divenuta titolare in ragione dei propri fini istituzionali, in particolare la proprietà dei seguenti beni immobili:

  • il fabbricato ove ha sede l’istituzione, ed annessi locali per l’esercizio delle attività caritative;
  • l’Oratorio, contiguo alla Sede, per le funzioni religiose;
  • il cimitero, per il seppellimento dei Confratelli e delle Consorelle.

Art. 5 – La Confraternita trae mezzi per il proprio funzionamento  e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

  1. quote e contributi degli iscritti;
  2. contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
  3. contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi comunitari e di organismi internazionali;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione;
  7. proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
  8. redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
  9. altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari..

La Confraternita non può distribuire neanche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve od altre somme conferite a titolo di capitale durante la vita dell’ente, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta per legge.

Art. 6 – La Confraternita  svolge la propria attività principalmente  nel territorio del Comune di Borgo San Lorenzo.

Il Magistrato, per favorire l’espletamento delle attività istituzionali, ha facoltà di istituire Sezioni distaccate. Esse operano come unità locali della Confraternita e sono disciplinate dalle norme del presente statuto e da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio della Sezione e approvato dal Magistrato. I beni necessari all’espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali sono e restano di proprietà della Confraternita che provvederà ad assegnarli ad ogni Sezione, unitamente ai mezzi economici, in ragione del reale fabbisogno. Le Sezioni dovranno svolgere la loro attività ed improntare ogni loro manifestazione esclusivamente in conformità agli scopi statutari della Confraternita madre. Gli iscritti operanti presso le Sezioni devono trovarsi nelle condizioni richieste per essere ammessi alla fratellanza della Confraternita madre.

I rapporti con la già esistente Sezione di Luco – Grezzano saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 7 – Lo stemma della  Confraternita, diviso orizzontalmente in due, reca nella parte superiore una Croce latina rossa in campo azzurro, fra le iniziali gotiche “F.M.” in oro, nella parte inferiore i simboli del Martire San Lorenzo.

Il gonfalone è azzurro, con nastro dei colori nazionali.

E’ comune anche alle Sezioni, per le quali è consentita soltanto l’aggiunta della località di provenienza.

La veste dei Confratelli e delle Consorelle è di tela nera con buffa e Rosario con medaglia alla cintola; viene indossata, per tradizione, nelle cerimonie religiose e nelle funzioni di rappresentanza, mentre per il servizio di soccorso ed assistenza è adottata una diversa divisa stabilita dal Magistrato in ottemperanza dei regolamenti vigenti e delle indicazioni della Confederazione delle Misericordie d’Italia.

Art. 8 – La Confraternita, per restare fedele ai suoi fondamentali principi, non potrà partecipare a manifestazioni di qualunque genere che non abbiano carattere religioso, sociale o assistenziale.

In particolare la Confraternita non può aggregarsi che ad istituzioni ad essa congeneri nello spirito religioso e nei fini e senza pregiudizio della propria autonomia.

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA MISERICORDIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

 

Art. 9 – Per essere iscritti alla Confraternita, in qualunque categoria, sono necessari i seguenti requisiti:

  1. appartenere alla Chiesa Cattolica, professarne pubblicamente i doveri, conseguentemente non essere iscritti ad associazioni di qualsiasi genere in contrasto coi principi religiosi;
  2. essere di incensurata condotta e specchiata moralità, non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
  3. aver compiuto il 18° anno di età e, per la categoria aspiranti, il 14° e non aver superato il 18°.

Art. 10 – Per essere iscritti alla Confraternita occorre presentare domanda al Magistrato, che, una volta deciso in merito, comunica all’interessato la propria motivata determinazione in caso di diniego. I nuovi iscritti, ammessi nei ruoli attivi, si dovranno presentare alla Sede per ricevere da un Capo di Guardia Attivo  le istruzioni generali della Confraternita e una copia dei Capitoli.

Art. 11 – La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

  • ove venga in qualunque momento a mancare uno dei requisiti di cui al precedente art. 9;
  • qualora l’iscritto, nonostante venga fraternamente e ripetutamente richiamato, persista nella grave violazione dei doveri di associato;
  • qualora, chi sia in grado di pagare le contribuzioni, permanga in stato di morosità delle quote annuali da oltre tre anni e dopo che sia rimasto vano un invito raccomandato a saldare le quote arretrate.

Art. 12 – La perdita della qualità di Iscritto implica la temporanea perdita di ogni diritto verso la Confraternita. L’esclusione potrà essere revocata, ove siano venute a cessare le cause dell’esclusione stessa, previa nuova domanda da presentarsi dall’interessato ai sensi dell’art. 10. Nel caso venga decisa la riammissione, il Magistrato delibererà se riconferire i diritti di anzianità.

Art. 13 – Gli iscritti alla Confraternita, senza distinzione di sesso, si suddividono nei seguenti gradi e ruoli:

  • Conservatori;
  • Conservatori emeriti;
  • Capi di Guardia Attivi;
  • Capi di Guardia in soprannumero;
  • Capi di Guardia Onorari;
  • Giornanti Attivi;
  • Giornanti in soprannumero;
  • Aggregati Attivi;
  • Aggregati Semplici;

Art. 14 – I  Capi di Guardia Attivi sono 72.

La loro nomina spetta al Magistrato, che è tenuto a sceglierli, nella classe dei Giornanti, fra coloro che hanno compiuto il 25° anno di età, con almeno cinque anni di servizio attivo da Giornante.  I Capi di Guardia hanno la responsabilità del servizio giornaliero e vengono ripartiti in turni.

Art. 15 – I Capi di Guardia Onorari vengono nominati fra i Confratelli, Consorelle o altre persone, che il Magistrato, su proposta del Provveditore, ritenga meritevoli di tale distinzione.

Art. 16 – I Giornanti Attivi sono 108, la loro nomina spetta al Magistrato, che, su proposta del Provveditore, potrà sceglierli fra gli Aggregati attivi che abbiano dato prova di diligenza e di benemerenza ed abbiano raggiunto i primi posti nella rassegna. Per essere Giornanti i Confratelli dovranno aver compiuto il 21° anno di età, con almeno due anni di servizio come Aggregati.

Art. 17 – I Confratelli Attivi e le Consorelle Attive sono gli iscritti che accettano l’obbligo del servizio effettivo in tutte le opere di carità e di religione, che costituiscono l’attività della Confraternita.

Art. 18 – Sono obblighi fondamentali dei Confratelli Attivi e delle Consorelle Attive i seguenti:

  1. partecipazione alla celebrazione delle esequie e ai suffragi;
  2. partecipazione ai trasporti di malati e di feriti coi mezzi a disposizione della Confraternita;
  3. partecipazione pronta ad ogni altra opera di carità, anche in circostanze eccezionali;
  4. i Confratelli e le Consorelle devono osservare il turno di servizio o giustificarne l’assenza;

Art. 19 –  Al ruolo di soprannumero appartengono i Capi di Guardia e i Giornanti che, raggiunto il grado, non si trovino più in condizione di poter prender parte attivamente alla vita della Confraternita. Fermo restando i diritti acquisiti,  passano a detto ruolo per consentire alle giovani energie di esplicare la propria attività a beneficio della Confraternita. Il passaggio è deliberato dal Magistrato su proposta del Provveditore, quando un Confratello o una Consorella non abbia partecipato nel corso di un biennio ad almeno dodici servizi di carità. Il loro numero è indeterminato. Possono concorrere, riprendendo il servizio e a giudizio motivato del Magistrato, al posto nel ruolo attivo. Il trasferimento in soprannumero è notificato all’interessato dal Provveditore con la decisione motivata del Magistrato.

Art. 20 – La categoria degli Aggregati Semplici  comprende gli Iscritti che non hanno l’obbligo del servizio attivo, pur partecipando alle attività fondamentali della Confraternita.

Art. 21 – Possono ammettersi nella categoria Aspiranti i postulanti dai 14 ai 18 anni. La domanda per l’ammissione, sottoscritta dal richiedente interessato, deve essere controfirmata dal padre e dalla madre o da chi ne fa le veci.

Al compimento del 18° anno l’aspirante passa nella categoria degli attivi, su deliberazione del Magistrato, computandogli i meriti acquisiti. Il Magistrato nomina a Maestro degli Aspiranti un Capo di Guardia Attivo, che ritenga idoneo a tale funzione. Gli Aspiranti dovranno distinguersi nella zelante partecipazione a tutte le opere di Religione della Confraternita e saranno avviati alle opere di carità consentite alla loro età.

Art. 22 – La Confraternita, nello spirito di solidarietà verso le altre Confraternite di Misericordia, consente l’ammissione tra i propri iscritti di un Confratello o Consorella appartenente ad altra Confraternita di Misericordia qualora ne sia presentata dall’interessato domanda.. Se questi chiede l’iscrizione ai sensi dell’art.20 è indispensabile la residenza nel comune ove ha sede la Confraternita, mentre tale condizione non è necessaria per chi chiede l’iscrizione ai sensi dell’art.17.  L’ammissione è fatta d’intesa con la Confraternita da cui il postulante proviene e con delibera favorevole del Magistrato.

Art. 23 – Gli iscritti fruiranno di particolari agevolazioni relativamente alle prestazioni sanitarie ed assistenziali della Confraternita, nonché per la cessione in uso e/o il godimento dei loculi nel cimitero della medesima. Entità e modalità di dette agevolazioni verranno stabilite dal Magistrato.

SUFFRAGI

 

Art. 24 – Gli iscritti alla Confraternita, in caso di morte, hanno diritto ad onoranze funebri e suffragi.

Art. 25 – Per i cittadini, Confratelli o non Confratelli,  resisi particolarmente benemeriti, il Magistrato adotterà, di volta in volta, separate deliberazioni per degnamente onorarli.

Art. 26 – Tutti i defunti, facenti parte in vita della Confraternita, avranno il privilegio di essere associati nell’oratorio della Confraternita, purché la famiglia del defunto lo richieda e si uniformi alle disposizioni ecclesiastiche.

Art. 27 – Potranno essere stipulati contratti per il godimento dei loculi del cimitero da parte dei familiari di persona defunta. All’atto della proposta sarà immediatamente accertata la ricorrenza in vita dei requisiti per l’ammissione alla Confraternita; in caso di accettazione sarà dovuta la quota sociale nella misura stabilita dal Magistrato e saranno altresì dovuti i suffragi spettanti agli iscritti.

DISCIPLINA DEGLI  ISCRITTI

 

Art. 28 – Tutti gli iscritti debbono uniformarsi ai seguenti doveri:

  1. osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dagli organi deliberanti della Confraternita;
  2. tenere sempre una condotta civile e morale irreprensibile;
  3. disimpegnare i servizi con diligenza e con spirito di carità;

Art. 29 – Agli iscritti è severamente proibito, nell’esercizio delle opere di cui all’art. 18, accettare qualsiasi corrispettivo, salvo l’eventuale rimborso spese ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 30 – Gli iscritti potranno essere passibili delle seguenti sanzioni, previa contestazione scritta dell’addebito con invito a presentare entro 15 giorni eventuali giustificazioni:

  • ammonizione: consistente in un rimprovero inflitto a voce, o per iscritto, dal Provveditore;
  • sospensione;
  • decadenza;
  • esclusione per gravi motivi.

La competenza per i provvedimenti di cui al punto 2 del presente articolo è del Magistrato; quella di cui ai punti 3 e 4 è dell’Assemblea del Corpo Generale. Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 1 e 2, l’interessato potrà ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Conservatori, che deciderà in merito.

Contro tutti i provvedimenti disciplinari l’interessato potrà ricorrere ai sensi e con le modalità previste dal Codice Civile.

GOVERNO DELLA CONFRATERNITA

 

Art. 31 – Sono organi della Confraternita:

  1. il Corpo Generale che è composto dagli iscritti alla Confraternita  a qualunque grado o ruolo essi appartengano con la sola esclusione degli aspiranti;
  2. il Collegio dei Conservatori;
  3. il Magistrato;

Art. 32 – Il Corpo Generale si riunisce  in assemblea generale ordinariamente una volta all’anno. Esso è convocato dal Magistrato, che compila l’ordine del giorno. La convocazione è portata a conoscenza degli iscritti a cura del Provveditore, con avviso affisso alla porta della Sede e con appositi avvisi pubblici dislocati nel territorio del Comune. La comunicazione potrà essere effettuata anche mediante qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e potrà essere recapitata con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica. La convocazione sia ordinaria che straordinaria dovrà precedere almeno di cinque giorni l’assemblea. Nell’assemblea del Corpo Generale non si possono trattare affari che non siano stati posti precedentemente all’ordine del giorno. Il Corpo Generale può essere straordinariamente convocato ogni qual volta il Magistrato lo giudichi necessario o su richiesta di almeno  1/10 degli iscritti.

Delle deliberazioni dell’Assemblea, dei bilanci e rendiconti verrà data opportuna notizia attraverso la pubblicazione di estratto che sarà affisso presso la sede dell’Associazione e delle sezioni.

Art. 33 – L’Assemblea del Corpo Generale degli iscritti:

  1. esamina ed approva il rendiconto consuntivo annuale, corredato della relazione morale, ed il bilancio preventivo, presentati dal Magistrato;
  2. elegge il Magistrato;
  3. approva eventuali proposte di modifica allo Statuto;
  4. nomina, su proposta del Magistrato, i Conservatori;
  5. nomina due membri della commissione elettorale;
  6. delibera sopra qualunque altra materia che venga sottoposta al suo esame, sia da parte del Magistrato, sia da parte del Collegio dei Conservatori;
  7. nomina tre Revisori effettivi ed il supplente, che durano in carica un triennio come il Magistrato e sono eletti con le stesse modalità.

Art. 34 – Le adunanze verranno tenute di norma nella Sede della Confraternita e saranno valide in  prima convocazione quando vi siano presenti almeno la metà dei Confratelli e, in seconda convocazione, con qualunque numero. Ogni deliberazione sarà valida sempre che si verifichi la maggioranza assoluta dei voti. Nei casi di modifica dei Capitoli,  la deliberazione relativa è valida allorché la votazione abbia raggiunto i 2/3 dei voti e il numero dei votanti sia almeno 50.

Nel caso di deliberazione di scioglimento dell’associazione si applicano le norme previste dall’art. 21 del Codice Civile.

Ogni iscritto ha diritto ad un voto; non è ammesso voto per delega né per corrispondenza. I voti che riguardano le persone saranno segreti.

Art. 35 – L’assemblea sarà diretta dal Presidente del Magistrato, assistito dal Provveditore.

Art. 36 – Per la rinnovazione del Magistrato viene costituita una commissione elettorale avente il compito di presentare la lista dei candidati. Detta commissione è composta da un Conservatore, che la presiede, da due membri nominati dal Magistrato e da due membri scelti dal Corpo Generale. Ogni Confratello e Consorella facente parte del Corpo Generale, potrà presentare alla commissione elettorale la propria proposta di candidatura. La Commissione elettorale valuterà la sussistenza dei requisiti necessari per essere eletti in relazione da quanto previsto dall’art. 9. La lista elettorale dovrà essere formata da un numero di candidati almeno doppio del numero degli eleggibili, rispettando la proporzionale di cui all’art. 40.  Redatta la lista dei candidati e pubblicata la scheda elettorale, la commissione esaurisce il proprio mandato. Spetta al Collegio dei Conservatori presenziare alla votazione.  Alla votazione, tenuta a scrutinio segreto, parteciperà il Corpo Generale. Gli elettori potranno esprimere un voto di preferenza pari alla metà degli eleggibili secondo la proporzionale di cui all’art. 40.

Art. 37 – Vengono proclamati eletti coloro che riportano il maggior numero di voti per ciascun ruolo di cui all’art. 40. A parità di voti, viene eletto il più anziano di nomina nel ruolo. Nei casi di non accettazione, al rinunziante subentra il primo dei non eletti per ciascun ruolo.

Art. 38 – Dichiarate chiuse le votazioni, il Collegio dei Conservatori procederà alle operazioni di scrutinio, dopodiché verranno proclamati gli eletti. Questi ultimi prenderanno possesso del loro Ufficio su formale invito del Presidente del Collegio.

DEL MAGISTRATO

 

Art. 39 – Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita, viene eletto dal Corpo Generale.

Compete al Magistrato l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Confraternita.

Art. 40 – Il Magistrato si compone di 12 membri, 6 dei quali debbono appartenere al grado dei Capi di Guardia Attivi,  4 al grado dei Giornanti Attivi  e 2 al ruolo degli Aggregati e del soprannumero e dei Capi di Guardia Onorari.

Art. 41 – Il Magistrato nomina nel suo seno:

  1. il Provveditore con le modalità di cui all’Art.51;
  2. il Presidente;
  3. il Cancelliere;
  4. il Vice-provveditore su formale proposta del Provveditore.

Sempre su formale proposta del Provveditore, con apposito regolamento ed in base a comprovate esigenze organizzative il Magistrato potrà istituire e disciplinare ulteriori figure, quali ad esempio  il Coordinatore del personale dipendente, l’Ispettore ai Servizi, la Capogruppo delle Sorelle Attive, l’Ispettore al parco macchine, il responsabile del Cimitero.

Art. 42 – Il Magistrato durerà in carica tre anni. Ognuno dei suoi componenti può essere rieletto.

Art. 43 – Se durante il triennio viene a mancare qualcuno dei componenti il Magistrato, subentra chi riportò maggior numero di voti nelle ultime elezioni nella medesima categoria. In caso di parità subentrerà il più anziano di nomina nel ruolo.

Art. 44 – Decade dall’ufficio chi perde una delle qualità inerenti all’appartenenza alla Confraternita di cui all’art. 9 o non interviene a tre adunanze consecutive, senza aver addotto i motivi del legittimo impedimento. Le valutazioni della perdita dei requisiti e dei relativi provvedimenti sono attribuite all’Assemblea del Corpo Generale.

Art. 45 – Il Magistrato si riunisce di norma nella sede della Confraternita ogni qual volta vi siano affari da trattare e quando il Provveditore ne ordina la convocazione. Questa sarà fatta con invito scritto, in cui saranno riportati gli argomenti all’ordine del giorno. Gli avvisi dovranno essere recapitati alla residenza  cinque giorni avanti per le adunanze ordinarie e senza limiti di tempo per le urgenti. Entro lo stesso termine  i componenti il Magistrato avranno accesso alla documentazione relativa alle delibere all’ordine del giorno presso la sede della Confraternita.

Art. 46 – Le adunanze del Magistrato saranno valide quando sono presenti, oltre al Provveditore, almeno sei consiglieri.

Art. 47 – Le deliberazioni del Magistrato sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti la proposta si intende respinta. Nelle deliberazioni relative a persone, si procede a scrutinio segreto. Per modificare o revocare una precedente deliberazione e per infliggere la sospensione ad un Capo di Guardia, le deliberazioni sono valide se adottate con 2/3 dei voti dei presenti.

Art. 48 – Le attribuzioni del Magistrato, sono le seguenti:

  1. ammissione alla Confraternita dei richiedenti previa verifica dei requisiti di cui all’art.9;
  2. deliberare sull’aggiornamento dei ruoli e tenerli aggiornati;
  3. invitare gli iscritti morosi al pagamento della quota, concedere dilazioni e disporre sanzioni;
  4. applicare, per quanto di competenza, con deliberazione scritta, le sanzioni disciplinari agli iscritti che abbiano commesso mancanze;
  5. ogni determinazione in merito al personale dipendente;
  6. ordinare e dare in appalto lavori, approvandone la relativa spesa;
  7. sovrintendere al buon andamento di tutti servizi;
  8. istituire e sorvegliare le commissioni, le amministrazioni, le opere speciali, che dipendono dalla Misericordia;
  9. deliberare in merito alla partecipazione della Confraternita in società ed enti commerciali e non commerciali nei limiti di legge e statutari;
  10. stabilire le beneficenze da elargire;
  11. redigere, approvare o modificare i regolamenti interni;
  12. indire le assemblee generali e compilarne l’ordine del giorno;
  13. redigere ed approvare il rendiconto economico consuntivo corredato dalla relazione morale da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
  14. redigere ed approvare il bilancio economico preventivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione;
  15. eseguire le deliberazioni del Corpo Generale;
  16. proporre all’assemblea del Corpo Generale i candidati al ruolo di Conservatore;
  17. sottoporre le questioni di particolare importanza al Collegio dei Conservatori;
  18. studiare e proporre operazioni finanziare di interesse della Istituzione e sorvegliarne l’esecuzione;
  19. deliberare sull’accettazione di eredità, legati ed altre liberalità;
  20. deliberare liti e transazioni nell’interesse della Confraternita e nominare i rispettivi patroni in giudizio;
  21. prendere tutti quei provvedimenti d’urgenza, che appaiano indispensabili nell’interesse della Confraternita, salvo la ratifica, se necessaria, del Corpo Generale;
  22. compiere ogni altra funzione, o esercitare qualunque altro potere, che i presenti Capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi della Confraternita.

 

IL COLLEGIO DEI CONSERVATORI

 

Art. 49 – Il Collegio dei Conservatori costituisce il consesso più eminente della Confraternita. Esso è composto dal Pievano pro-tempore di San Lorenzo, assistente spirituale e Correttore, che ne è il Presidente e da altri sei membri eletti dal Corpo Generale su proposta del Magistrato, che li sceglie  fra i più affezionati all’Istituzione, che si sono resi meritevoli di tale distinzione per servizi prestati, per benemerenze, per comprovato senso di carità, per pubblica stima. I componenti del Collegio dei Conservatori, escluso il Pievano pro-tempore di San Lorenzo, durano in carica fino al raggiungimento del 75° anno di età salvo dimissioni o perdita dei requisiti di appartenenza alla Confraternita di cui all’art.9. La valutazione della perdita dei requisiti ed i relativi provvedimenti sono attribuiti al Corpo Generale. Al raggiungimento del 75° anno di età, nel caso di dimissioni per motivi di salute o di legittimo impedimento, ovvero quando un Conservatore non partecipi per due anni consecutivi alle attività del Collegio, questi è posto, con delibera dell’assemblea del Corpo Generale, tra i Conservatori Emeriti. Il Conservatore Emerito godrà di tutti i diritti del Conservatore pur non facendo più parte del Collegio.

Art. 50 – Spetta al Collegio dei Conservatori:

  1. vigilare sul decoro e buon andamento della Confraternita e sulla esatta osservanza ed interpretazione dello Statuto e dei regolamenti;
  2. emettere il proprio parere vincolante sui regolamenti nuovi e su tutte le riforme che si volessero introdurre nell’Ordinamento della Confraternita;
  3. sorvegliare tutti gli Organi e i servizi;
  4. ordinare revisioni contabili, anche straordinarie;
  5. decidere sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del Magistrato e risolvere le questioni sottopostegli dal Magistrato stesso;
  6. sovrintendere all’elezione del Magistrato, come previsto dall’art. 37;
  7. assistere alle riunioni del Magistrato.

 

 

IL PROVVEDITORE

 

Art. 51 – Il Provveditore è il responsabile  della Confraternita e  ne dirige l’amministrazione. Viene eletto dal Magistrato integrato eccezionalmente dal Collegio dei Conservatori.  L’ufficio del Provveditore è gratuito, resta in carica tre anni  e può essere riconfermato.

Art. 52 – Il Provveditore deve presenziare alle riunioni degli  organismi costituiti dalla Confraternita, o delegare all’uopo un altro membro del Magistrato.

Art. 53 – Sono sue particolari mansioni:

  1. rappresentare e tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative della Confraternita di fronte agli iscritti, di fronte ai terzi e a qualunque autorità costituita;
  2. presiedere le Commissioni o Comitati dipendenti dalla Confraternita (salvo le disposizioni relative al Collegio dei Conservatori) e firmare con il Cancelliere i relativi verbali;
  3. indire le adunanze generali del Magistrato e delle Commissioni;
  4. presentare all’Assemblea il resoconto morale ed il rendiconto economico consuntivo ed il bilancio preventivo;
  5. compiere tutti gli atti cautelativi anche giudiziari, d’urgenza, nell’interesse della Confraternita salvo la ratifica del Magistrato;
  6. vigilare sull’osservanza dei Capitoli del presente statuto e dei regolamenti, applicando le sanzioni deliberate;
  7. concedere, in casi d’urgenza, liberalità straordinarie a fratelli e sorelle indigenti o infermi;
  8. sospendere, in via d’urgenza, gli iscritti dall’esercizio delle opere, come pure i dipendenti colpevoli di gravi inadempienze, salvo a riferirne al Magistrato;
  9. firmare gli ordinativi di entrata e di uscita, nonché ogni dichiarazione, provvedimento, contratto o atto concernente la Confraternita;
  10. tenere in consegna tutte le carte e i documenti riguardanti la Confraternita, come pure il denaro contante ed altri beni mobili appartenenti alla stessa;
  11. attuare tutte le deliberazioni legittimamente valide;
  12. costituirsi in giudizio previa approvazione del Magistrato.

 

 

IL VICE PROVVEDITORE

 

Art. 54 – Il Vice Provveditore coadiuva il Provveditore, se presente, lo supplisce, se assente, nelle relative funzioni. L’ufficio del Provveditore è gratuito, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

IL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO

 

Art. 55 – Il presidente del Magistrato presiede e coordina le riunioni del Magistrato e ne formula con il Provveditore l’ordine del giorno e ne cura l’invio agli aventi diritto ai quali assicura altresì l’accesso alla relativa documentazione. Firma i verbali delle assemblee del Magistrato e del Corpo Generale. L’ufficio del Presidente del Magistrato è gratuito, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

IL CANCELLIERE

 

Art. 56 – Il Cancelliere redige i verbali delle adunanze del Corpo Generale e del Magistrato. E’ consegnatario  dell’archivio della Confraternita. Controfirma gli ordinativi di pagamento. Redige e mantiene in esatto ordine i ruoli di cui all’art. 13.  Al termine di ogni anno il Cancelliere fa rapporto al Provveditore dei servizi effettuati dai Confratelli e dalle Consorelle anche ai fini dell’aggiornamento dei ruoli.  Firma i verbali di tutte le adunanze e li conserva con scrupolo e diligenza. L’ufficio del Cancelliere è gratuito, resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

INCOMPATIBILITA’

 

Art. 57 – Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato soggetti tra loro legati da vincoli di parentela o di coniugio, in particolare non possono essere tra loro discendenti o ascendenti, coniugi, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri. In caso di incompatibilità tra gli eletti rimane in carica chi abbia conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità prevale il più anziano per iscrizione. Non sono eleggibili i dipendenti  a qualsiasi titolo della Confraternita e coloro che hanno un rapporto contrattuale in essere con la Confraternita stessa, nonché i Confratelli e le Consorelle che ricoprono cariche pubbliche a qualunque livello.

LE QUOTE E I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

 

Art. 58 – Le quote e tutti i contributi dovuti dagli iscritti sono stabiliti e disciplinati dal Magistrato con apposita deliberazione.

I Conservatori sono esonerati dal pagamento delle contribuzioni annuali.

Il Magistrato potrà deliberare l’esonero dal pagamento delle contribuzioni annuali da parte di Confratelli o Consorelle che si trovino in stato di accertato particolare disagio economico.

La quota del patrimonio o il contributo associativo non è trasferibile per atti tra vivi né a causa di morte e non è rivalutabile.

Il patrimonio dell’ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione disposta per legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 59 – Ogni proposta di modifica dello Statuto dovrà essere discussa ed approvata, prima di essere posta all’ordine del giorno dell’assemblea del Corpo Generale, dal Magistrato e dal Collegio dei Conservatori.  Essa si considera approvata quando abbia riportato, in seno all’assemblea del Corpo Generale, il voto favorevole di non meno di 2/3 dei presenti e successivamente venga ratificata, per quanto di competenza, dall’Autorità Ecclesiastica nella persona dell’Ordinario Diocesano. Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere inserite nell’ordine del giorno, nonché negli avvisi di convocazione. La relativa documentazione dovrà restare depositata in sede per la presa visione degli aventi diritto nei cinque giorni precedenti l’assemblea del Corpo Generale.

Art. 60 – Il Magistrato potrà redigere e approvare, a completamento delle norme del presente Statuto, uno o più regolamenti esecutivi.

SERVIZI RELIGIOSI

 

Art. 61 – Per tutto ciò che ha attinenza al Culto Sacro il Provveditore prenderà preventivamente accordi col Pievano pro-tempore di San Lorenzo, come diretto rappresentante dell’Ordinario Diocesano: a lui spetta infatti, oltre a curare lo svolgimento delle celebrazioni liturgiche, prendere iniziative atte a infondere in tutti i Fratelli la carità di Cristo e l’amore alla Chiesa Cattolica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 62 – Alla data dell’approvazione definitiva dei nuovi Capitoli le 18 sorelle appartenenti al grado di Sorelle attive sono inserite nel grado di Capo di Guardia attivo. Le Sorelle in soprannumero sono inserite nel ruolo di Capo di Guardia in soprannumero. Le Aggregate attive sono inserite nel ruolo di Aggregati attivi. Le Aggregate semplici sono inserite nel ruolo di Aggregati semplici. Il Magistrato in carica, alla data di approvazione dei presenti Capitoli, porterà a termine il proprio mandato.

Art. 63 – I Confratelli e le Consorelle di qualunque categoria conservano i diritti legittimamente acquisiti in forza delle norme statutarie del tempo. Tutti gli statuti, regolamenti, deliberazioni magistrali, precedenti alla data del presente nuovo Statuto, in contrasto col medesimo, s’intendono abrogati alla data del presente atto.

Il Provveditore

(Piero Dallai)

Borgo San Lorenzo, li 15.03.2010